(massima n. 1)
Il creditore che a norma dell'art. 1464 c.c. in tema di impossibilitą parziale della prestazione, accetta la prestazione ridotta, acquista il diritto ad eseguire in misura proporzionalmente ridotta anche la propria controprestazione, senza necessitą di ricorrere al giudice, il cui intervento si rende necessario solo se sorge contestazione.