(massima n. 1)
Il capoverso dell'art. 785 c.c., secondo cui l'annullamento del matrimonio importa la nullità della donazione obnuziale, non si applica in caso di divorzio. Infatti, mentre l'annullamento del matrimonio fa cadere la liberalità poiché elide la sua condizione sospensiva, altrettanto non può dirsi del divorzio, che non elide, ma anzi presuppone l'esistenza di un matrimonio validamente celebrato, determinandone solo l'inefficacia sopravvenuta.