(massima n. 1)
La disciplina attuale, in materia dei reflui di allevamento, č posta dall'art. 101, comma 7 lett. b) D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, che assimila alle acque reflue domestiche quelle provenienti da imprese dedite ad allevamento di bestiame, che praticano l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento in conformitą alla disciplina regionale stabilita sulla base dei criteri e delle norme tecniche generali di cui all'art. 112 comma 2, e che dispongono di almeno un ettaro di terreno agricolo per ognuna delle quantitą indicate nella tabella 6 dell'allegato 5 alla parte terza del decreto.