(massima n. 1)
            La  disciplina  attuale,  in  materia  dei reflui  di allevamento, č posta dall'art. 101, comma 7 lett. b) D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, che assimila alle acque reflue  domestiche  quelle  provenienti  da  imprese  dedite ad allevamento di bestiame, che praticano l'utilizzazione agronomica  degli  effluenti  di  allevamento  in  conformitą alla  disciplina  regionale  stabilita  sulla  base  dei  criteri  e delle norme tecniche generali di cui all'art. 112 comma 2, e che dispongono di almeno un ettaro di terreno agricolo per ognuna  delle  quantitą  indicate  nella  tabella  6 dell'allegato  5  alla  parte  terza  del  decreto.