(massima n. 1)
I reflui provenienti da un allevamento zootecnico vanno classificati quali acque reflue industriali, con il conseguente obbligo di munirsi dell'autorizzazione allo scarico, indipendentemente dalla eventuale richiesta di utilizzazione agronomica, configurandosi in difetto l'illecito penale di cui all'art. 137 del D.Lgs. n. 152/2006.