(massima n. 1)
            I  reflui  provenienti  da  un  allevamento  zootecnico  vanno  classificati  quali  acque  reflue  industriali, con  il  conseguente  obbligo  di  munirsi dell'autorizzazione allo scarico, indipendentemente dalla eventuale  richiesta  di  utilizzazione  agronomica, configurandosi in difetto l'illecito penale di cui all'art. 137 del D.Lgs. n. 152/2006.