(massima n. 1)
Integrano il reato di deposito di rifiuti allo stato liquido la raccolta in una vasca ed il successivo spandimento incontrollato sul suolo degli effluenti derivanti da attività agricola o da allevamento del bestiame, non ricadendo tale condotta nella disciplina sugli scarichi, giacché l'assimilazione alle acque reflue domestiche dei reflui delle imprese agricole o da allevamento di bestiame è subordinata all'esistenza di uno scarico diretto tramite condotta, e non escludendo l'eventuale utilizzazione agronomica dei reflui l'autorizzazione per lo stoccaggio.