(massima n. 1)
            Integrano  il  reato  di deposito  di  rifiuti  allo  stato liquido la  raccolta  in  una  vasca  ed  il  successivo spandimento  incontrollato  sul suolo  degli  effluenti derivanti  da  attività  agricola  o  da  allevamento  del bestiame,  non  ricadendo  tale  condotta  nella  disciplina sugli  scarichi,  giacché  l'assimilazione  alle  acque  reflue domestiche  dei  reflui  delle  imprese  agricole  o  da allevamento  di bestiame  è  subordinata  all'esistenza  di uno  scarico  diretto  tramite  condotta,  e  non  escludendo l'eventuale  utilizzazione  agronomica  dei  reflui  l'autorizzazione  per  lo  stoccaggio.