(massima n. 1)
            L'utilizzazione  agronomica  degli  effluenti  di allevamento  deve  avvenire  nel  rispetto  delle  prescrizioni  regionali adottate  a  norma  del  comma  2 dell'art. 112 D.Lgs. n. 152/2006. Il mancato rispetto di tali disposizioni  ovvero  dei  divieti  di  esercizio  o  della sospensione  a  tempo  determinato  delle  attivitą  ,  anche dopo  le  modifiche  apportate  all'art.  101  D.Lgs.  n. 152/2006 con il D.Lgs. n. 4 del 2008, continua ad essere sanzionato dall'art. 137, comma 14.