(massima n. 1)
L'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento deve avvenire nel rispetto delle prescrizioni regionali adottate a norma del comma 2 dell'art. 112 D.Lgs. n. 152/2006. Il mancato rispetto di tali disposizioni ovvero dei divieti di esercizio o della sospensione a tempo determinato delle attivitą , anche dopo le modifiche apportate all'art. 101 D.Lgs. n. 152/2006 con il D.Lgs. n. 4 del 2008, continua ad essere sanzionato dall'art. 137, comma 14.