(massima n. 1)
L'art. 137 del D.Lgs. 152/2006 non contiene alcun riferimento ai recapiti dei reflui (acque, suolo e sotto suolo), ma connette la sanzione penale allo scarico di acque reflue industriali effettuato senza autorizzazione, mentre disposizioni eccettuative sono previste dal II comma dell'art. 107 soltanto per "gli scarichi di acque reflue domestiche che recapitano in reti fognarie". La sanzione penale, dunque, si correlava in precedenza e tuttora si correla alla mancanza del controllo preventivo, da effettuarsi attraverso il rilascio, formale e specifico dell'autorizzazione (lesione dell'interesse della P.A. al controllo ed alla gestione degli scarichi), a prescindere dal recapito finale, che non è menzionato dalla norma sanzionatoria. La logica giuridica che ispira il legislatore nazionale è quella di sottoporre sempre a controllo preventivo espresso e specifico tutti gli scarichi di acque reflue industriali, anche se recapitano in pubbliche fognature, sia per la loro maggiore pericolosità sia per evitare distorsioni e disparità di trattamento tra operatori economici distanti da fognature pubbliche o vicini.