(massima n. 1)
            L'art.  137 del D.Lgs.  152/2006 non contiene  alcun riferimento  ai  recapiti  dei  reflui  (acque,  suolo  e  sotto suolo), ma connette la sanzione penale allo scarico di acque reflue industriali effettuato senza autorizzazione, mentre  disposizioni  eccettuative  sono previste  dal II  comma  dell'art.  107  soltanto  per  "gli scarichi di acque reflue domestiche che recapitano in reti fognarie".  La  sanzione  penale,  dunque,  si  correlava  in precedenza  e  tuttora  si  correla  alla  mancanza  del controllo  preventivo,  da  effettuarsi  attraverso il  rilascio, formale e  specifico dell'autorizzazione (lesione dell'interesse della P.A. al controllo ed alla gestione degli scarichi),  a  prescindere  dal  recapito  finale,  che  non  è menzionato  dalla  norma  sanzionatoria.  La  logica giuridica  che  ispira  il  legislatore  nazionale  è  quella  di sottoporre  sempre  a  controllo  preventivo  espresso  e specifico tutti gli scarichi di acque reflue industriali, anche se  recapitano  in  pubbliche  fognature,  sia  per  la  loro maggiore  pericolosità  sia  per  evitare  distorsioni  e disparità  di  trattamento  tra  operatori  economici  distanti da  fognature  pubbliche  o  vicini.