(massima n. 1)
            Anche  a  seguito della  depenalizzazione  della condotta  di  scarico  senza  autorizzazione  di  reflui provenienti  da  attivitą  d'allevamento  del  bestiame  per effetto  delle  modifiche  introdotte  dal  D.Lgs.  16  gennaio 2008 n. 4 all'art. 101, comma settimo lett. b). del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, l'utilizzazione agronomica dei reflui medesimi,  al  di  fuori  dei  casi  o  dei  limiti  consentiti, continua  ad  integrare  il  reato  previsto  dall'art.  137, comma  quattordicesimo,  del  D.Lgs. 152 del  2006.  Il  pił grave  trattamento  sanzionatorio  comminato  per  l'ipotesi di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, al  di  fuori  dei  casi  e  delle  procedure  previste, evidentemente dettato dalla considerazione, da parte del legislatore, della maggiore pericolositą dell'impiego, nella produzione  di  sostanze  alimentari,  di  materiali  potenzialmente nocivi se utilizzati al di fuori delle prescrizioni imposte. La deroga, peraltro, trova piena rispondenza nella clausola di salvezza  "salvo  che il fatto costituisca  reato"  prevista dall'art.  137,  comma  terzo,  del  medesimo  decreto legislativo,  che  punisce  con  sanzione  amministrativa l'effettuazione  o  il  mantenimento  di  uno  scarico senza l'osservanza  delle  prescrizioni  indicate  nel  provvedimento  di  autorizzazione.