(massima n. 1)
Le acque meteoriche delle aree esterne di un'azienda in mancanza di apposita disciplina regionale, stante il chiaro tenore letterale della norma, non possono essere equiparate - come acque di dilavamento (seppure contaminate) - alle acque industriali, inoltre il reato contestato, per la mancanza di una condotta o comunque di una canalizzazione, non č configurabile come scarico mentre potrebbe essere configurabile l'abbandono di rifiuti liquidi qualora emerga che le acque meteoriche di dilavamento producono rifiuti liquidi riconducibili all'attivitā svolta su quel piazzale dalla societā.