(massima n. 1)
            Le  acque  meteoriche  delle  aree  esterne  di un'azienda in mancanza di apposita disciplina regionale, stante  il  chiaro  tenore  letterale  della  norma, non possono  essere  equiparate - come  acque  di dilavamento  (seppure  contaminate) - alle  acque industriali, inoltre il reato contestato, per la mancanza di una condotta  o comunque  di  una canalizzazione,  non č configurabile  come  scarico  mentre  potrebbe  essere configurabile l'abbandono di rifiuti liquidi qualora emerga che le acque meteoriche di dilavamento producono rifiuti liquidi riconducibili all'attivitā svolta su quel piazzale dalla societā.