(massima n. 2)
            L'art.  137,  D.Lgs. n. 152/2006  prevede  in  maniera chiara  e  precisa  il  divieto  di  scarichi  nel  suolo  e  nel sottosuolo,  per  la  natura  impermeabile  di  tale  corpo recettore  e  per  l'impossibilità  di  controllare  le  sostanze immesse.  Tale  divieto  può  essere  derogato  nelle  sole ipotesi previste dalla legge tra le quali rientra quella di cui alla  lett. c)  dell'art. 103,  la quale contempla  l'esclusione dal  divieto  degli  scarichi  di  acque  reflue  urbane  ed industriali  per  le  quali  sia  accertata l'impossibilità tecnica  o  l'eccessiva  onerosità, a  fronte  dei  benefici ambientali  conseguibili,  a  recapitare  in  corpi  idrici superficiali, purché gli stessi siano conformi ai criteri ed ai valori limite di emissione fissati a tal fine dalle regioni. Con l'art.  137,  comma  11,  D.Lgs.  n.  152  del  2006,  il legislatore, conformemente alle direttive comunitarie, ha voluto  ribadire  in  maniera  chiara  e  precisa  il  divieto  di scarichi  nel  suolo  e  nel  sottosuolo,  per  la  natura impermeabile di tale corpo recettore e per l'impossibilità di  controllare  le  sostanze  immesse.  Tale  divieto  può essere derogato nelle sole ipotesi tassative previste dalla legge tra le quali rientra quella di cui all'art. 103, lett. c. La norma,  per  poter  scaricare  sul  suolo,  richiede  tre condizioni  che  devono  essere  puntualmente  rispettate dall'autorità  amministrativa.  La  prima  è  obbligatoria  e riguarda  il  rispetto  dei  limiti  che  le  regioni  dovranno indicare per tale specifico scarico al suolo. Le altre due condizioni  sono  costituite  dall'impossibilità  tecnica  o dall'eccessiva  onerosità  rispetto  ai  benefici  ambientali conseguibili con lo scarico diretto in altro corpo recettore. L'impossibilità  tecnica  indica  un  criterio  oggettivo  nel senso che sotto il profilo tecnico sussiste tale condizione, quando non è attuabile un altro scarico. Con riferimento all'eccessiva onerosità, il legislatore non ha specificato in relazione  a  cosa  l'onere  debba  considerarsi  eccessivo: se con riferimento alla capacità economica del privato in relazione  alla  grandezza  dell'insediamento  ovvero  con riferimento  al  pregiudizio  che  si  arreca  scaricando  sul suolo.