(massima n. 1)
In tema di tutela delle acque dall'inquinamento, a seguito delle modifiche apportate dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, all'art. 101, comma settimo, lett. b) del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, non costituisce più reato la condotta di scarico senza autorizzazione dei reflui provenienti da imprese dedite all'allevamento di bestiame, attesa la loro assimilabilità incondizionata alle acque reflue domestiche.