(massima n. 1)
In tema di tutela delle acque dall'inquinamento, a seguito delle modifiche apportate dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, all'art. 101, comma settimo, lett. b) del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, non costituisce pił reato la condotta di scarico senza autorizzazione dei reflui provenienti da imprese dedite all'allevamento di bestiame, attesa la loro assimilabilitą incondizionata alle acque reflue domestiche.