(massima n. 1)
            In  tema  di  tutela  delle  acque  dall'inquinamento,  a seguito delle modifiche apportate dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, all'art. 101, comma settimo, lett. b) del D.Lgs. 3  aprile  2006,  n.  152,  non  costituisce  pił  reato  la condotta  di  scarico  senza  autorizzazione  dei  reflui provenienti  da  imprese  dedite  all'allevamento  di bestiame, attesa la loro assimilabilitą incondizionata alle acque reflue domestiche.