(massima n. 1)
            La  sussistenza  dei  requisiti  intrinseci  di assimilabilitą  di  uno  scarico  di  acque  reflue  a  quelle domestiche, pur  in  mancanza  della  documentazione richiesta  dalla  normativa  regionale per  attestare  tale assimilabilitą,  esclude  il  reato  di  scarico  senza autorizzazione.  (In  motivazione,  la  Corte - in  una fattispecie  nella  quale,  secondo  la  normativa  regionale, era sufficiente per l'assimilabilitą un'autocertificazione del titolare  dello  scarico  attestante  un  consumo  medio giornaliero non superiore a 20 mc. - ha precisato che la mancanza  dell'autocertificazione  integrasse  l'illecito amministrativo di cui all'art. 133, comma secondo, D.Lgs. 3  aprile  2006,  n.  152).