(massima n. 1)
            Il  c.d.  "scarico  indiretto" non  è  più  considerato scarico,  ma  viene  classificato  come  "rifiuto  liquido costituito da acque reflue" ed è sottoposto alla disciplina dei  rifiuti;  d'altra  parte  lo  scarico  diretto  di  reflui  liquidi contenenti  sostanze  pericolose  è  attratto  alla  disciplina dell'inquinamento  idrico. Ed  allora,  stante  la  nozione  di «scarico»  introdotta  dal  d.leg.  n.  152/99,  deve  ritenersi che i rifiuti allo stato liquido, costituiti da acque reflue di cui il detentore si disfaccia senza versamento diretto nei corpi  recettori,  avviandole  cioè  allo  smaltimento, trattamento o depurazione a mezzo di trasporto su strada o  comunque  non  canalizzato,  rientrano  nella  disciplina dei rifiuti dettata dal d.leg. n. 22/97 e il loro smaltimento deve  essere  autorizzato;  mentre  all'opposto  lo  scarico diretto  di  acque  reflue  liquide,  semiliquide  e  comunque convogliabili,  indirizzato  in  corpi  idrici  recettori, specificamente  indicati,  rientra  nell'ambito  del  citato d.leg. n. 152/99 sull'inquinamento idrico.