(massima n. 1)
            È  vero  che  il  D.Lgs.  n.  4/2008,  innovando  sensibilmente  la  precedente  disciplina,  parifica  alle  acque reflue domestiche  le  acque  reflue  provenienti  dalle attività di allevamento del bestiame, comportando il venir meno  della connessione  funzionale  dell'allevamento con la coltivazione della terra (cfr. art. 101, comma 7, del  D.Lgs.  n.  152/2006):  cionondimeno  tanto  non consente  al  titolare  dell'attività  di  scaricare  sic  et simpliciter  le  acque  reflue  di  un  allevamento  senza autorizzazione  e  senza  adottare  le  misure  atte  a garantire  la  salubrità  e  l'igiene.