(massima n. 1)
È vero che il D.Lgs. n. 4/2008, innovando sensibilmente la precedente disciplina, parifica alle acque reflue domestiche le acque reflue provenienti dalle attività di allevamento del bestiame, comportando il venir meno della connessione funzionale dell'allevamento con la coltivazione della terra (cfr. art. 101, comma 7, del D.Lgs. n. 152/2006): cionondimeno tanto non consente al titolare dell'attività di scaricare sic et simpliciter le acque reflue di un allevamento senza autorizzazione e senza adottare le misure atte a garantire la salubrità e l'igiene.