(massima n. 1)
            Premesso  che  la  definizione  di  acque  reflue domestiche,  quali  acque  provenienti  da  insediamenti  di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo  umano  e  da  attivitā  domestiche,  č tale da  non  ricomprendere,  ai  sensi  dell'art.  101,  comma  7, lett.  e),  D.Lgs.  n.  152/2006  le acque  reflue  non  aventi caratteristiche qualitative equivalenti a quelle domestiche,  i reflui  prodotti  da  un  centro  di emodialisi, in quanto provenienti da una attivitā che ha ad  oggetto  l'effettuazione  di  prestazioni  terapeutiche, sono  caratterizzati  dalla  presenza  di  sostanze  estranee sia al metabolismo umano che alle attivitā domestiche e dunque  non  possono  essere  qualificate  come  acque reflue  domestiche,  ma  come  acque  reflue  industriali.