(massima n. 1)
            Le  indicazioni  sulle  metodiche  di prelievo  e campionamento del refluo, contenute nell'Allegato 5 alla Parte  II  D.Lgs.  n.  152/2006,  nello  specificare  che  la metodica  normale  è  quella  del  campionamento  medio, non  stabiliscono  un  criterio  legale  di  valutazione  della prova,  in  quanto  è  consentito  all'organo  di  controllo procedere  con  modalità  diverse  di  campionamento, anche  istantaneo,  qualora  ciò  sia  giustificato  da particolari esigenze.