(massima n. 3)
            L'attività  di ricovero  e  custodia  cani  per  conto terzi è  un'attività  di  servizio  diversa  dall'allevamento, che, secondo la comune nozione, è l'attività di custodire, far  crescere  ed  opportunamente  riprodurre  animali  in cattività,  totale  o  parziale,  per  scopi  produttivi  o commerciali  e  perciò  il  refluo  prodotto  (costituito  da deiezioni  animali,  residui  di  attività  di  toelettatura  e  di cura  sanitaria)  non  può  essere  qualificato  tra  le  acque reflue  domestiche.  In  tema  di  tutela  delle  acque dall'inquinamento,  integra  il  reato  previsto  dall'art.  137 D.Lgs.  4  marzo  2006,  n.  152  lo  scarico  senza  autorizzazione  di  acque  reflue  provenienti  da  attività  di ricovero e custodia di animali per conto terzi, trattandosi di  attività  diversa  da  quella  di  mero  allevamento  del bestiame  i  cui  reflui,  invece,  ai  fini  della  disciplina  degli scarichi e delle autorizzazioni, sono assimilati alle acque domestiche, ai sensi dell'art. 101, comma 7, D.Lgs. n. 152 del  2006.  (Dichiara  inammissibile,  App.  Milano,  23 settembre 2016).