(massima n. 3)
L'attività di ricovero e custodia cani per conto terzi è un'attività di servizio diversa dall'allevamento, che, secondo la comune nozione, è l'attività di custodire, far crescere ed opportunamente riprodurre animali in cattività, totale o parziale, per scopi produttivi o commerciali e perciò il refluo prodotto (costituito da deiezioni animali, residui di attività di toelettatura e di cura sanitaria) non può essere qualificato tra le acque reflue domestiche. In tema di tutela delle acque dall'inquinamento, integra il reato previsto dall'art. 137 D.Lgs. 4 marzo 2006, n. 152 lo scarico senza autorizzazione di acque reflue provenienti da attività di ricovero e custodia di animali per conto terzi, trattandosi di attività diversa da quella di mero allevamento del bestiame i cui reflui, invece, ai fini della disciplina degli scarichi e delle autorizzazioni, sono assimilati alle acque domestiche, ai sensi dell'art. 101, comma 7, D.Lgs. n. 152 del 2006. (Dichiara inammissibile, App. Milano, 23 settembre 2016).