(massima n. 1)
In tema di opposizione a sanzioni amministrative, ricorre il vizio di incompetenza assoluta dell'amministrazione quando l'atto emesso concerne una materia del tutto estranea alla sfera degli interessi pubblici attribuiti alla cura dell'amministrazione alla quale l'organo emittente appartiene, mentre si ha incompetenza relativa nel rapporto interno tra organi o enti nelle cui attribuzioni rientra, sia pure a fini e in casi diversi, una determinata materia. Soltanto il primo vizio è rilevabile d'ufficio dal giudice, comportando esso l'inesistenza del provvedimento, laddove il secondo deve essere dedotto dalla parte esclusivamente con il ricorso introduttivo, unitamente alle ragioni poste a base dello stesso. Circa l'obbligo del rispetto degli obiettivi di qualità dei corpi idrici, ai fini della sussistenza della violazione di cui all'art. 101, comma 1, D.Lgs. n. 152/2006, non è necessario il contestuale superamento di ognuno dei parametri indicati nella tabella 1 dell'allegato 5, parte III, D.Lgs. cit. È pertanto legittima la relativa sanzione irrogata. In tema di tutela delle acque dall'inquinamento, ai fini della sussistenza della violazione di cui all'art. 101 del D.Lgs. n. 152 del 2006, non è necessario il contestuale superamento di ognuno dei parametri indicati nella tabella 1 dell'allegato 5 alla parte III del medesimo decreto, sia come limiti in concentrazione, sia come limiti in percentuale, essendo, invece, sufficiente la non conformità di anche uno di essi, non soltanto perché nessuna norma esclude espressamente la violazione in caso di superamento di alcuni di tali parametri e non di tutti, ma pure in quanto l'allegato 1 prescrive, al punto 4, che i valori limite fissati dalla tabella 1 siano rispettati singolarmente. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di appello che aveva ritenuto legittima la sanzione irrogata nonostante la difesa degli opponenti sostenesse che appena due campioni fossero risultati fuori parametro rispetto a ciascuno dei tre indici BOD, COD e SST, con riferimento ai limiti in concentrazione in uscita, e che, comunque, non fosse stata superata la soglia di tollerabilità prevista, in proporzione al numero dei campionamenti effettuati nell'unità temporale).