(massima n. 1)
            In  tema  di  opposizione  a  sanzioni  amministrative, ricorre il vizio di incompetenza assoluta dell'amministrazione  quando  l'atto  emesso  concerne una  materia  del  tutto  estranea  alla  sfera  degli  interessi pubblici attribuiti alla cura dell'amministrazione alla quale l'organo emittente appartiene, mentre si ha incompetenza  relativa  nel  rapporto  interno  tra  organi  o enti nelle cui attribuzioni  rientra, sia pure  a fini e  in casi diversi, una determinata materia. Soltanto il primo vizio è rilevabile  d'ufficio  dal giudice,  comportando  esso l'inesistenza del provvedimento, laddove il secondo deve essere dedotto dalla parte esclusivamente con il ricorso introduttivo,  unitamente  alle  ragioni  poste  a  base  dello stesso.  Circa l'obbligo  del rispetto  degli  obiettivi  di qualità  dei  corpi  idrici, ai  fini  della  sussistenza  della violazione  di  cui  all'art.  101,  comma  1,  D.Lgs.  n. 152/2006,  non  è  necessario  il  contestuale superamento di  ognuno  dei  parametri  indicati  nella  tabella  1  dell'allegato 5, parte III, D.Lgs. cit. È pertanto legittima la relativa sanzione  irrogata.  In  tema  di  tutela  delle  acque dall'inquinamento,  ai  fini  della  sussistenza  della violazione di cui all'art. 101 del D.Lgs. n. 152 del 2006, non è  necessario  il  contestuale  superamento  di  ognuno  dei parametri indicati nella tabella 1 dell'allegato 5 alla parte III  del  medesimo  decreto,  sia come limiti in concentrazione, sia come limiti in percentuale, essendo, invece, sufficiente la non conformità di anche uno di essi, non  soltanto  perché  nessuna  norma  esclude  espressamente la violazione in caso di superamento di alcuni di tali parametri e non di tutti, ma pure in quanto l'allegato 1 prescrive, al punto 4, che i valori limite fissati dalla tabella 1 siano rispettati singolarmente. (Nella specie, la S.C. ha confermato  la  decisione di  appello  che  aveva  ritenuto legittima  la  sanzione  irrogata  nonostante  la  difesa  degli opponenti sostenesse che appena due campioni fossero risultati fuori parametro  rispetto  a ciascuno dei tre  indici BOD,  COD  e  SST,  con  riferimento  ai  limiti  in concentrazione  in  uscita,  e  che,  comunque,  non  fosse stata  superata  la  soglia  di  tollerabilità  prevista,  in proporzione al numero dei campionamenti effettuati nell'unità temporale).