(massima n. 2)
            In tema di tutela delle acque dall'inquinamento, lo scarico  senza  autorizzazione  di  acque  reflue provenienti da attività casearia integra il reato previsto dall'art. 137 D.Lgs. 4 marzo 2006, n. 152, in quanto detti reflui non sono assimilabili alle acque domestiche di cui all'art.  101,  comma  7,  del  medesimo  D.Lgs.,  non rientrando tale attività, né in quella di mero allevamento del  bestiame,  prevista  dalla  lettera  b)  di  tale  ultima disposizione,  né  in  quelle  a  quest'ultima  accessorie, disciplinate  dalla  lettera  c)  della  medesima  norma.  Gli scarichi provenienti dall'attività casearia restano soggetti alla disciplina generale sugli scarichi, in quanto si tratta di un'attività  del  tutto diversa  da  quella  dell'allevamento  di bestiame, perché concernente la lavorazione successiva di  uno  dei  prodotti  dell'allevamento  medesimo,  fra  le quali può essere ricompresa, in linea di principio, anche l'attività  di  trasformazione  casearia  di  uno  dei  possibili prodotti  dell'allevamento  del  bestiame.  A  tale assimilazione,  tuttavia,  il  legislatore  pone  una  ulteriore delimitazione la quale, richiamando un rapporto di stretta connessione  funzionale,  considera  la  sola  trasformazione  e  valorizzazione  del  prodotto,  effettuata, però,  utilizzando  materia  prima  lavorata  che deve pervenire in misura prevalente dall'attività di coltivazione dei  terreni  di  cui  l'impresa  disponga  a  qualsiasi  titolo.