(massima n. 2)
In tema di tutela delle acque dall'inquinamento, lo scarico senza autorizzazione di acque reflue provenienti da attività casearia integra il reato previsto dall'art. 137 D.Lgs. 4 marzo 2006, n. 152, in quanto detti reflui non sono assimilabili alle acque domestiche di cui all'art. 101, comma 7, del medesimo D.Lgs., non rientrando tale attività, né in quella di mero allevamento del bestiame, prevista dalla lettera b) di tale ultima disposizione, né in quelle a quest'ultima accessorie, disciplinate dalla lettera c) della medesima norma. Gli scarichi provenienti dall'attività casearia restano soggetti alla disciplina generale sugli scarichi, in quanto si tratta di un'attività del tutto diversa da quella dell'allevamento di bestiame, perché concernente la lavorazione successiva di uno dei prodotti dell'allevamento medesimo, fra le quali può essere ricompresa, in linea di principio, anche l'attività di trasformazione casearia di uno dei possibili prodotti dell'allevamento del bestiame. A tale assimilazione, tuttavia, il legislatore pone una ulteriore delimitazione la quale, richiamando un rapporto di stretta connessione funzionale, considera la sola trasformazione e valorizzazione del prodotto, effettuata, però, utilizzando materia prima lavorata che deve pervenire in misura prevalente dall'attività di coltivazione dei terreni di cui l'impresa disponga a qualsiasi titolo.