(massima n. 2)
La deroga alla disciplina sui rifiuti in materia di utilizzazione agronomica di effluenti da allevamento č condizionata soltanto alla effettiva utilizzazione agronomica degli effluenti stessi, in qualunque modo questa avvenga: per scarico diretto degli effluenti liquidi tramite condotta; per scarico indiretto attraverso deposito temporaneo in vasche impermeabili e successivo trasporto nel terreno di applicazione tramite autocisterna o altro mezzo; mediante spandimento sulla superficie del terreno; mediante iniezione del terreno; attraverso interramento; attraverso mescolatura con gli strati superficiali del terreno. In tema di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, la cui disciplina si pone in deroga alla normativa sui rifiuti, sussiste continuitā tra la normativa di cui al D.Lgs. n. 152 del 1999 e la normativa successiva di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006 e successive modifiche, sia con riguardo alla nozione di utilizzazione, sia con riguardo ai criteri di applicazione del diritto transitorio, sia, infine, con riguardo al trattamento sanzionatorio. (Annulla con rinvio, Trib. Udine s.d. Palmanova, 29 Novembre 2007).