(massima n. 2)
            La  deroga  alla  disciplina  sui  rifiuti  in  materia  di utilizzazione agronomica di effluenti da allevamento č  condizionata  soltanto  alla  effettiva  utilizzazione agronomica  degli  effluenti  stessi,  in  qualunque  modo questa avvenga: per scarico diretto degli effluenti liquidi tramite condotta; per scarico indiretto attraverso deposito temporaneo  in  vasche  impermeabili  e  successivo trasporto nel terreno di applicazione tramite autocisterna o altro mezzo; mediante spandimento sulla superficie del terreno;  mediante  iniezione  del  terreno;  attraverso interramento;  attraverso  mescolatura  con  gli  strati superficiali  del  terreno.  In  tema  di utilizzazione agronomica  degli  effluenti  di  allevamento,  la  cui disciplina  si  pone  in  deroga  alla  normativa  sui  rifiuti, sussiste continuitā tra la normativa di cui al D.Lgs. n. 152 del 1999 e la normativa successiva di cui al D.Lgs. n. 152 del  2006  e  successive  modifiche,  sia  con  riguardo  alla nozione  di  utilizzazione,  sia  con  riguardo  ai  criteri  di applicazione  del  diritto  transitorio,  sia,  infine,  con riguardo  al  trattamento  sanzionatorio.  (Annulla  con rinvio, Trib. Udine s.d. Palmanova, 29 Novembre 2007).