(massima n. 2)
            La formulazione dell'art. 74, lettera h) introdotta dal D.Lgs.  4/2008, secondo  cui sono  da considerare  "acque reflue  industriali  qualsiasi  tipo  di  acque  reflue  scaricate (e  non  pił,  quindi,  "provenienti  da"  come  recitava  la precedente formulazione dello stesso articolo contenuta nel D.Lgs. 152/ 06) da edifici od impianti in cui si svolgono le  attivitą  commerciali  o  di  produzione  di  beni  diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di  dilavamento  (per  queste  ultime  č  stato  invero soppresso  anche  l'inciso  "intendendosi  per  tali  anche quelle venute in contatto con sostanze o materiali anche inquinanti,  non  connessi  con  le  attivitą  esercitate  nello stabilimento"),  come  si rileva  dalla relazione  di accompagnamento  alle  modifiche,  č  strumentale unicamente a riaffermare la nozione di "scarico diretto" in maniera  da  riproporre  in  forma  pił  chiara  e  netta  la distinzione  esistente  tra  la  nozione  di  acque  di scarico da quella di rifiuti liquidi.