(massima n. 1)
L'art. 34, c. 1, ult. per. del D.Lgs. 152/2006 ha mantenuto ferma, nelle more dell'emanazione delle norme tecniche sulla valutazione ambienta le "... l'applicazione di quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988...". Tuttavia, tal regola va intesa nel senso che, ferme l'autorizzazione unica ex art. 1 del D.L. 7/2002 e la stabilizzazione dell'intero sistema colà recato grazie al predetto art. 1-sexies, c. 8 - che v'ha fatto integrale rinvio recettizio -, la permanenza delle esigenze energetiche giustifica l'attualità del sistema semplificato, ma non per questo meno garantistico, rispetto al sistema dettato dal ripetuto D.P.C.M. Sicché il richiamo al ripetuto D.P.C.M. al più riguarda l'utilizzabilità di regole tecniche nello stesso contenute e non può prescindere da un giudizio di compatibilità con il principio di semplificazione procedurale di cui al successivo c. 7. In altre parole, fuori dalle regole tecniche colà esistenti - e solo in quest'accezione il Ministero intimato ebbe modo di richiamare le norme dell'art. 6 del ripetuto D.P.C.M. nel corso del lungo procedimento preparatorio al decreto VIA -, il procedimento è e resta soltanto quello evincibile dalla ratio dell'art. 1 del D.L. 7/2002, secondo la lettura all'uopo resa dal Giudice delle leggi.