(massima n. 1)
La valutazione di impatto ambientale deve assicurare che "per ciascun progetto siano valutati gli effetti diretti ed indiretti della sua realizzazione sull'uomo, sulla fauna, sulla flora, sul suolo, sulle acque di superficie e sotterranee, sull'aria, sul clima, sul paesaggio e sull'interazione tra detti fattori, sui beni materiali e sul patrimonio culturale ed ambientale". Ne consegue l'illegittimitą del giudizio di compatibilitą ambientale la cui istruttoria sia risultata carente sotto il profilo della valutazione dell'esistenza di insediamenti produttivi circostanti (quali che ne siano i caratteri, ossia irrilevante restando che si tratti di aziende agricole o zootecniche a carattere industriale).