(massima n. 9)
Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 28, 31, comma 4, e 39 del D.Lgs. n. 152 del 2006, proposte, in riferimento agli artt. 76 e 77, primo comma, Cost., dalla Regione Calabria in base all'assunto che la censurata normativa statale, concernente le disposizioni procedimentali in materia di VIA, sarebbe illegittima per il suo "estremo dettaglio". La ricorrente non soltanto ha formulato censure generiche, in quanto rivolte, in modo unitario ed indifferenziato, nei confronti di un gruppo di norme che presentano contenuti tra loro molto diversi; ma ha, altresì, erroneamente denunciato il carattere dettagliato dell'impugnata normativa statale, considerato che la dicotomia "norme di principio - norme di dettaglio" non può assumere alcun rilievo in una materia di competenza esclusiva dello Stato quale è quella della tutela dell'ambiente cui, in prevalenza, inerisce la valutazione di impatto ambientale. Sono inammissibili, per assoluta genericità delle censure, le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 29, commi 1, primo periodo, 2, 3, 4 e 5, 31, comma 1, e 43, comma 4, del D.Lgs. n. 152 del 2006, concernenti la partecipazione al procedimento di VIA, impugnati, in riferimento all'art. 117 Cost., dalla Regione Calabria. È inammissibile, per la sua genericità, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 31, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 152 del 2006, censurato, in riferimento all'art. 117 Cost., dalla Regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, in quanto, nel disciplinare il giudizio di compatibilità ambientale, prevede che la procedura di valutazione debba concludersi con un giudizio motivato da adottare entro 90 giorni dalla pubblicazione di cui all'art. 28, comma 2, lettera b), dello stesso D.Lgs. La ricorrente, invero, non ha fornito argomentazioni adeguate ed idonee ad individuare specifiche competenze legislative regionali che risulterebbero lese; e, in ogni caso, la riduzione del termine di conclusione del procedimento di valutazione della compatibilità ambientale dai centocinquanta giorni precedentemente previsti a novanta giorni non è irragionevole, né è idonea a vulnerare prerogative regionali. È inammissibile, per la sua genericità, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 31, commi 2, 3 e 4, del D.Lgs. n. 152 del 2006, censurato, in riferimento all'art. 117 Cost., dalla Regione Calabria, in quanto, nel disciplinare il giudizio di compatibilità ambientale, prevede che la procedura di valutazione debba concludersi con un giudizio motivato da adottare entro 90 giorni dalla pubblicazione di cui all'art. 28, comma 2, lettera b), dello stesso D.Lgs. La ricorrente, invero, non ha fornito argomentazioni adeguate ed idonee ad individuare specifiche competenze legislative regionali che risulterebbero lese; e, in ogni caso, la riduzione del termine di conclusione del procedimento di valutazione della compatibilità ambientale dai centocinquanta giorni precedentemente previsti a novanta giorni non è irragionevole, né è idonea a vulnerare prerogative regionali.