(massima n. 1)
Anche in caso di progetto "sensibilmente diverso", la norma impone la rinnovazione dell'istruttoria ai fini del rilascio della V.I.A.; a maggior ragione, il successivo procedimento autorizzatorio non può che svolgersi sullo stesso progetto che la V.I.A. abbia ottenuto, sicché, nel caso di variazioni sostanziali del medesimo che portino ad un progetto "sensibilmente diverso" deve al riguardo essere acquisita nuova V.I.A. su quest'ultimo, pena altrimenti l'elusione del giudizio di compatibilità ambientale e restando ovviamente irrilevante l'istruttoria compiuta sul progetto variato in sede di conferenza di servizi.