(massima n. 1)
In tema di risoluzione del contratto per inadempimento, colui che ha proposto l'eccezione di inadempimento, prevista dall'art. 1460 c.c., deve provare il fatto costitutivo dell'eccezione stessa e cioè l'inadempienza dell'altra parte, mentre spetta a colui contro il quale l'eccezione è rivolta dimostrare che l'inadempienza non è operante, ai fini della risoluzione, perché derivante dal comportamento della controparte. Pertanto, se in un preliminare di vendita una parte del prezzo viene corrisposta mediante girata di titoli cambiari a favore del promittente acquirente, incombe al promittente alienante, convenuto in giudizio per l'esecuzione del contratto, il quale opponga l'inadempimento della controparte, l'onere di dimostrare il mancato pagamento dei titoli da parte dell'emittente.