(massima n. 3)
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 7, della L.R. 9 ottobre 2008, n. 25, Puglia. La questione si fonda sull'erroneo presupposto che la procedura autorizzatoria, di competenza regionale, per progetti relativi a linee e impianti elettrici con tensione fino a 150.000 V, coincida con la procedura di V.I.A. I due procedimenti, invece, sono autonomi e finalizzati alla cura di interessi distinti, pur se l'esito della V.I.A. condiziona il merito della procedura autorizzatoria. Sebbene sia indubbio il collegamento, in termini di utilità concreta e finale per il richiedente, tra il procedimento diretto alla espressione del giudizio di compatibilità ambientale per la realizzazione di un impianto ed il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione, sono distinte le norme che individuano le autorità coinvolte e le rispettive modalità e termini per il compimento degli atti. Orbene, per le opere sulle quali la Regione è chiamata a effettuare la valutazione di compatibilità ambientale, trova applicazione la L.R. 12 aprile 2001, n. 11, Puglia, la quale scandisce tempi e adempimenti in modo sostanzialmente conforme all'art. 24, commi 2, 3 e 4, del Codice dell'ambiente - D.Lgs. n. 152/2006.