(massima n. 3)
Lo Studio di Impatto Ambientale (S.I.A.), da redigere ai fini del procedimento di V.I.A., deve contenere una prima valutazione concernente gli impatti che l'intervento preso in esame è idoneo ad arrecare sulle principali matrici ambientali, tenuto conto della definizione della funzione e dei contenuti del S.I.A. di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006 (Codice dell'ambiente) ed, in particolare, agli artt. 5 e 22 e allegato VII. Siffatto Studio deve integrare il progetto definitivo; contenere i dati sui "principali impatti sull'ambiente" provocati dalla realizzazione e gestione dell'impianto (nella specie una discarica), l'analisi degli "impatti negativi rilevanti" e le misure previste per il monitoraggio, descrivendo "le componenti dell'ambiente" su cui il progetto può avere un rilevante impatto e le relative conseguenze. È, dunque, palese che lo Studio deve avere un notevole grado di completezza e articolazione, in quanto integrante la fase progettuale definitiva e, soprattutto, perché finalizzato ad individuare gli effetti ambientali del progetto, inclusi i possibili effetti "cumulativi", mediante una "prima valutazione" degli effetti stessi che non può che spettare a chi propone l'opera, ne indica i contenuti e ne assume con ciò la conoscenza dei potenziali effetti ambientali, attivando una dialettica procedimentale nel cui ambito dovrà poi la competente Amministrazione assumere, a sua volta, la responsabilità di valutare quanto le è stato prospettato. (Nel caso di specie si è ritenuto corretta l'impugnata decisione di disporre la rinnovazione della procedura di V.I.A., dovendo il S.I.A. descrivere lo stato dei luoghi, nonché valutare tutti gli impatti cumulativi di tutte le attività ambientalmente rilevanti presenti nell'area di interesse, precedentemente non adeguatamente descritti)