(massima n. 1)
L'exceptio inadimpleti contractus di cui all'art. 1460 c.c. costituisce un'eccezione in senso proprio, rimessa pertanto alla disponibilitą ed all'iniziativa del convenuto, senza che il giudice abbia il dovere di rilevarla od esaminarla d'ufficio. Essa, tuttavia, al pari di ogni altra eccezione, non richiede l'adozione di forme speciali o formule sacramentali, essendo sufficiente che la volontą della parte di sollevarla (onde paralizzare l'avversa domanda di adempimento) sia desumibile, in modo non equivoco, dall'insieme delle sue difese e, pił in generale, dalla sua condotta processuale, secondo un'interpretazione del giudice di merito che, se ancorata a corretti canoni di ermeneutica processuale, non č censurabile in sede di giudizio di legittimitą.