(massima n. 1)
In tema di risoluzione di contratto a prestazioni corrispettive, l'exceptio inadimpleti contractus; sollevata dal convenuto per opporsi alla domanda di risoluzione, può trovare accoglimento solo previa valutazione comparativa del comportamento di entrambe le parti inadempienti, tenendo conto che - alla stregua della funzione di salvaguardia dell'equilibrio contrattuale perseguita dall'eccezione (avente efficacia dilatoria e non definitiva) - il rifiuto dell'adempimento è legittimo allorché serva a stimolare l'altro contraente ad eseguire una prestazione ancora possibile e non a precostituirsi una pretesa di risarcimento per una inadempienza già definitivamente verificatasi (o per cui siano intervenuti successivi accordi delle parti) ovvero che non abbia dato luogo a contestazioni o riserve nell'attualità del rapporto.