(massima n. 4)
Il principio di precauzione comporta che, ogni qual volta non siano conosciuti con certezza i rischi indotti da un'attivitā potenzialmente pericolosa, l'azione dei pubblici poteri debba tradursi in una prevenzione anticipata rispetto al consolidamento delle conoscenze scientifiche, anche quando i danni siano poco conosciuti o solo potenziali; tale č il caso in cui le misure prospettate dal proponente un progetto in sede di valutazione di impatto ambientale, al fine di far fronte a fattori di pericolo, siano state espresse in chiave puramente probabilistica, e pertanto non risulti acquisita una prova, dotata di un grado adeguato di attendibilitā, della sicurezza dell'opera progettata e dell'insussistenza del rischio della produzione di conseguenze diverse da quelle stimate dal proponente medesimo. Il principio di precauzione ambientale comporta l'obbligo delle autoritā amministrative competenti di stabilire una tutela anticipata rispetto alla fase di applicazione delle migliori tecniche proprie del principio di prevenzione. Tale anticipazione, č del pari legittima in relazione ad un'attivitā potenzialmente pericolosa, idonea a determinare rischi che non sono oggetto di conoscenza certa, compresa l'ipotesi di danni che siano poco conosciuti o solo potenziali; rispetto ad una situazione di tal genere, il principio di precauzione impone che l'autoritā amministrativa interessata ponga in essere un'azione di prevenzione anticipata rispetto al consolidamento delle conoscenze scientifiche.