(massima n. 1)
La disciplina delle aree protette rientra nella competenza esclusiva dello Stato in materia di «tutela dell'ambiente» ex art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., ed č contenuta nella legge n. 394 del 1991 che detta i principi fondamentali della materia, ai quali la legislazione regionale č chiamata ad adeguarsi, assumendo anche i connotati di normativa interposta. L'art. 2 della legge n. 394 del 1991 classifica, difatti, le aree naturali protette in parchi nazionali e regionali (art. 2, commi 1 e 2), a seconda del loro rilievo nazionale o locale, e in riserve naturali, statali o regionali in base alla rilevanza degli interessi in esse rappresentati (art. 2, comma 3). Mentre i parchi hanno finalitą generali di protezione e valorizzazione della natura, le riserve (oltre ad avere di regola dimensioni molto pił ridotte) hanno principalmente una finalitą di natura conservativa connessa alla presenza di specifici valori floro-faunistici o di diversitą biologica. La legge quadro (art. 2, comma 2) non prevede, dunque, la figura del parco regionale marino, ma solamente la possibilitą che tratti di mare prospicienti la costa vengano a far parte di parchi regionali costituiti da aree terrestri, fluviali e lacuali.