(massima n. 1)
Sono inammissibili, in quanto non contenute nell'ordinanza di rinvio o per difetto di adeguata motivazione, le questioni di legittimitą costituzionale degli artt. 39, 1° comma, L. reg. Piemonte 22 dicembre 2015 n. 26 e 1, 1° comma, L. reg. Piemonte 27 dicembre 2016 n. 27, nella parte in cui vietano la caccia ad alcune specie di animali che sono, invece, considerate cacciabili dall'art. 18, 1° comma, L. 11 febbraio 1992 n. 157 (pernice bianca, allodola, lepre variabile, fischione, canapiglia, mestolone, codone, marzaiola, folaga, porciglione, frullino, pavoncella, moretta, moriglione, combattente, merlo), in riferimento agli artt. 3, 102, 1° comma, e, in relazione al 'considerando' n. 32 della decisione 1600/2002/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 luglio 2002, che istituisce il sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente, e agli artt. 114 e 193 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, come modificato dall'art. 2 del Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 e ratificato dalla L. 2 agosto 2008 n. 130, 117, 1° comma, Cost.