(massima n. 1)
Il giudice, ove venga proposta dalla parte l'eccezione inadimplenti non est adimplendum, deve procedere ad una valutazione comparativa degli opposti adempimenti avuto riguardo anche allo loro proporzionalitā rispetto alla funzione economico-sociale del contratto e alla loro rispettiva incidenza sull'equilibrio sinallagmatico, sulle posizioni delle parti e sugli interessi delle stesse, per cui qualora rilevi che l'inadempimento della parte nei cui confronti č opposta l'eccezione non č grave ovvero ha scarsa importanza, in relazione all'interesse dell'altra parte a norma dell'art. 1455 c.c., deve ritenersi che il rifiuto di quest'ultima di adempiere la propria obbligazione non sia in buona fede e, quindi, non sia giustificato ai sensi dell'art. 1460, secondo comma, c.c. Tale valutazione rientra nei compiti del giudice di merito ed č incensurabile in sede di legittimitā se assistita da motivazione sufficiente e non contraddittoria. (Nella specie, la S.C., nel confermare la sentenza impugnata, ha accertato la congruitā della relativa motivazione con cui era stata fatta applicazione dell'art. 1460 c.c., ritenendosi legittimo il rifiuto del lavoratore di adempiere la propria prestazione in ragione dell'inadempimento della datrice di lavoro che continuava a non assegnargli mansioni corrispondenti alla qualifica e professionalitā raggiunte).