(massima n. 1)
Nei contratti con prestazioni corrispettive, ai fini della pronuncia di risoluzione per inadempimento in caso di inadempienze reciproche, č necessario far luogo ad un giudizio di comparazione in ordine al comportamento di ambo le parti, al fine di stabilire quale di esse, in relazione ai rispettivi interessi ed all'oggettiva entitā degli inadempimenti, si sia resa responsabile delle violazioni maggiormente rilevanti perché l'inadempimento deve essere addebitato esclusivamente a quel contraente che, con il proprio comportamento colpevole prevalente, abbia alterato il nesso di reciprocitā che lega le obbligazioni assunte con il contratto, dando causa al giustificato inadempimento dell'altra parte. (Nella specie, la S.C. ha confermato, sul punto, la sentenza di merito che - in relazione alla mancata stipula di un contratto definitivo di compravendita di un immobile - aveva ritenuto che la nullitā dell'atto di provenienza in capo alla promittente venditrice avesse un'incidenza talmente decisiva e preponderante da rendere irrilevante il ritardo addebitabile alla controparte).