(massima n. 1)
Nei contratti con prestazioni corrispettive la diversità dei termini per l'inadempimento, dipendente da espressa pattuizione o dalla natura del contratto, impedisce a chi deve adempiere per primo e non adempie di giovarsi dell'exceptio inadimpleti contractus, mentre detta eccezione può essere utilmente invocata da chi è tenuto successivamente ad adempiere.