(massima n. 1)
Nei contratti con prestazioni corrispettive il carattere non essenziale del termine per la prestazione di una delle parti non osta a che il protrarsi nel tempo dell'inadempimento della prestazione medesima, ove sia tale da ledere un interesse non di scarsa importanza del contraente avente diritto, legittimi quest'ultimo a rifiutare l'adempimento della propria obbligazione, ai sensi dell'art. 1460. c.c.