(massima n. 1)
L'eccezione d'inadempimento, di cui all'art. 1460 c.c., la quale, in via generale, presuppone che le reciproche prestazioni siano contemporaneamente dovute, č opponibile anche alla parte che debba adempiere entro un termine diverso e successivo, a fronte di un evidente pericolo di perdere la controprestazione, avendo essa giā dimostrato di non essere in grado di provvedere ai propri obblighi.