(massima n. 1)
Per la legittima proposizione dell'eccezione di inadempimento (exceptio inadimpleti contractus) è necessario che il rifiuto di adempimento — oltre a trovare concreta giustificazione nei legami di corrispettività e interdipendenza tra prestazioni ineseguite e prestazioni rifiutate — non sia contrario a buona fede, cioè non sia determinato da motivi non corrispondenti alle finalità per le quali esso è concesso dalla legge, come quando l'eccezione è invocata non per stimolare la controparte all'adempimento ma per mascherare la propria inadempienza. Al fine del relativo accertamento assume rilevante importanza la circostanza che la giustificazione del rifiuto sia resa nota alla controparte solo in occasione del giudizio e non in occasione dell'attività posta in essere allo scopo di conseguire l'esecuzione spontanea del contratto. (Nella specie, in controversia relativa alla vendita, risalente al 1978, di un immobile di nuova costruzione, l'eccezione di inadempimento concernente irregolarità urbanistiche e la mancanza della dichiarazione di agibilità non era stata proposta dall'acquirente, già immesso nel possesso dell'immobile e debitore di una parte rilevante del prezzo, prima del giudizio e neanche nel resistere alla domanda di risoluzione per inadempimento, ma solo in occasione di una causa da lui proposta, poi riunita alla prima; la S.C. ha cassato per violazione di legge e vizio di motivazione la sentenza di appello che aveva accolto l'eccezione, in violazione dell'indicato principio, e senza valutare il concreto tenore del contratto circa le obbligazioni assunte dal venditore in merito alla conformità dell'immobile alle norme edilizie, nonché il fatto che l'acquirente era stato immesso nel possesso dei beni contestualmente alla conclusione del contratto).