(massima n. 1)
Il requisito della buona fede previsto dall'art. 1460 c.c. per la legittima proposizione della exceptio inadimplenti non est adimplendum non sussiste quando l'eccezione ha per oggetto un inadempimento non grave, nel raffronto tra prestazione ineseguita e prestazione rifiutata o sia determinata da motivi non corrispondenti alle finalitā per le quali essa č concessa dalla legge, avuto riguardo all'obbligo di correttezza delle parti (art. 1175 c.c.) e alla tutela dell'interesse essenziale perseguito con la conclusione del contratto.