(massima n. 1)
I servizi aggiuntivi esternalizzati a privati, da svolgersi presso luoghi di interesse culturale ed artistico possono qualificarsi come concessione di servizi pubblici, in quanto espressione dell'attivitą di "valorizzazione" dei beni culturali, ai sensi degli artt. 111 e 112 del D.Lgs. n. 42 del 2004. Al fine di individuare i caratteri tipici, caratterizzanti il servizio pubblico, occorre far riferimento all'imputabilitą o alla titolaritą del servizio in capo alla P.A., alla destinazione del servizio al soddisfacimento delle esigenze della collettivitą, alla predisposizione di un programma di gestione, da parte dell P.A., vincolante anche per il privato che sia incaricato di erogare il servizio, previo rispetto di obblighi di condotta e livelli di qualitą, al mantenimento, in capo alla P.A., dei poteri di indirizzo, vigilanza ed intervento, al fine di garantire il servizio agli utenti, nei pieno rispetto delle linee programmatiche.