1. Le attivitā di valorizzazione dei beni culturali consistono nella costituzione ed organizzazione stabile di risorse, strutture o reti, ovvero nella messa a disposizione di competenze tecniche o risorse finanziarie o strumentali, finalizzate all'esercizio delle funzioni ed al perseguimento delle finalitā indicate all'articolo 6. A tali attivitā possono concorrere, cooperare o partecipare soggetti privati.
2. La valorizzazione č ad iniziativa pubblica o privata.
3. La valorizzazione ad iniziativa pubblica si conforma ai principi di libertā di partecipazione, pluralitā dei soggetti, continuitā di esercizio, paritā di trattamento, economicitā e trasparenza della gestione.
4. La valorizzazione ad iniziativa privata č attivitā socialmente utile e ne č riconosciuta la finalitā di solidarietā sociale.