(massima n. 1)
Ai sensi dell'art. 60 D.Lgs. n. 42/2004 (Codice dei beni culturali), l'Amministrazione ha "facoltą di acquistare in via di prelazione i beni culturali alienati a titolo oneroso o conferiti in societą". L'esercizio del diritto di prelazione presuppone, pertanto, un trasferimento a titolo oneroso del bene culturale o, comunque, un conferimento dello stesso in societą.