Cass. civ. n. 5097/2018
Le norme in tema di notifica e trascrizione del vincolo presuppongono l'esistenza del potere del Ministero, conferito originariamente dalla L. n. 1089 del 1939, di valutare la rilevanza storica ed artistica del bene, riservandosi il successivo e conseguente potere di valutare l'opportunità dell'acquisizione del medesimo per la tutela dell'interesse generale.
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Tali norme perimetrano l'esercizio del diritto di prelazione, fissandone i requisiti e le modalità esplicative. L'eventuale inosservanza delle norme in tema di trascrizione e notificazione, ancorché si risolvano nella asserita inesistenza/nullità/ inefficacia di tali atti non attengono all'an bensì al quomodo della potestà pubblica, essendo un posterius rispetto all'atto amministrativo, vincolo archeologico, con cui è stato esercitato il potere attribuito al Ministero dalla legge. I vizi prospettati in ricorso gravitano, pertanto, nell'ambito della illegittimità e sono attratti alla giurisdizione del giudice amministrativo.
Cons. Stato n. 3363/2016
Il diritto di prelazione è previsto dal Legislatore a tutela della P.A. allo scopo di garantire a quest'ultima la possibilità di acquisire beni di rilevante valore storico artistico ma ciò non implica, nel caso di mancato esercizio del diritto, la decadenza del vincolo imposto sul bene in questione (artt. 60, 61 D.Lgs. n. 42/2004, Codice dei beni culturali).
Cons. Stato n. 501/2016
Ai sensi dell'art. 60 D.Lgs. n. 42/2004 (Codice dei beni culturali), l'Amministrazione ha "facoltà di acquistare in via di prelazione i beni culturali alienati a titolo oneroso o conferiti in società". L'esercizio del diritto di prelazione presuppone, pertanto, un trasferimento a titolo oneroso del bene culturale o, comunque, un conferimento dello stesso in società.
Cass. civ. n. 10619/2010
In tema di beni di rilievo storico e artistico, le norme succedutesi nel tempo (legge n. 1089 del 1939, D.Lgs. n. 490 del 1999, ed ora D.Lgs. n. 42 del 2004) hanno demandato alla P.A. di valutare se, tenuto conto delle caratteristiche dei beni, del prezzo per essi pattuito e delle risorse finanziarie disponibili, sussista o meno l'utilità di acquisirne la proprietà con prelazione rispetto al terzo acquirente. Trattandosi di valutazione discrezionale, a fronte della quale le parti private si trovano in una situazione di soggezione, la cognizione sulla legittimità del provvedimento con cui la P.A., attraverso una fase procedimentalizzata a garanzia sua e delle stesse parti, esercita - in condizioni di supremazia - detta prelazione, è demandata alla giurisdizione del giudice amministrativo.
Corte cost. n. 221/2007
È costituzionalmente illegittimo l'art. 17, comma 2, Legge Provincia autonoma di Bolzano, 23 dicembre 2005, n. 13 limitatamente alle parole "solamente" e "non" in quanto, nella formulazione originaria, il diritto di prelazione ex artt. 60, 61 e 62, D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) trova applicazione, per i beni oggetto di contratto di leasing, esclusivamente nei confronti del passaggio del bene nella proprietà del locatore e non anche rispetto al successivo passaggio nella proprietà del locatario.