(massima n. 1)
L'eccezione di inadempimento prevista dall'art. 1460 c.c. č opponibile quando sussista un rapporto di corrispettivitā e contemporaneitā tra le prestazioni relative alle obbligazioni reciproche delle parti e la non contrarietā a buona fede dell'inadempimento da parte di colui che formula la relativa eccezione. La valutazione relativa a tali elementi, indispensabili per l'applicabilitā della suddetta eccezione, si risolve in un apprezzamento di fatto demandato al giudice del merito ed č, pertanto, insindacabile in sede di legittimitā se congruamente motivato.