(massima n. 1)
            In materia di autorizzazione paesaggistica il comma 1 dell'art. 46 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 dispone che «il  soprintendente  avvia  il  procedimento  per  la  tutela indiretta,  anche  su  motivata  richiesta  della  Regione  o  di altri  enti  pubblici  territoriali  interessati  dandone comunicazione al proprietario, possessore o detentore a qualsiasi  titolo  dell'immobile  cui  le  prescrizioni  si riferiscono.  Se  per  il  numero  dei  destinatari  la comunicazione  personale  non  è  possibile  o  risulta particolarmente  gravosa,  il  soprintendente  comunica l'avvio  del  procedimento  mediante  idonee  forme  di pubblicità».  La possibilità  di  derogare  all'onere  di comunicazione  personale,  ricorre non  soltanto  nei casi  di  impossibilità  ma  anche  nei  casi  di  particolare gravosità,  la  cui  concreta  individuazione  è  rimessa  alla lata discrezionalità dell'amministrazione procedente ed è censurabile  unicamente  in  ipotesi  di  abnormità.