(massima n. 1)
L'eccezione di inadempimento prevista dall'art. 1460 c.c., attenendo al momento funzionale di ogni contratto a prestazioni corrispettive, trae fondamento dal nesso di interdipendenza che lega tra loro le opposte prestazioni, cioè dall'esigenza di simultaneità nell'adempimento delle reciproche obbligazioni scadute legate dal rapporto sinallagmatico. Pertanto, affinché il principio adimplenti non est adimplendum operi anche con riguardo ad inadempienze inerenti a rapporti sostanzialmente diversi, è necessario che le parti, nell'esercizio del loro potere di autonomia, abbiano voluto tali rapporti come funzionalmente e teleologicamente collegati tra loro e posti in rapporto di reciproca interdipendenza, onde tale principio non risulta applicabile a rapporti che siano indipendenti l'uno dall'altro. (Nella specie, la S.C. ha escluso che, proposta da un dirigente industriale azione per ottenere l'adempimento delle obbligazioni assunte dalla società datrice di lavoro con un contratto di transazione, potesse essere sollevata da quest'ultima l'eccezione di cui all'art. 1460 c.c., fondata sul mancato risarcimento del danno derivante da un reato asseritamente commesso dal dipendente in suo danno).