(massima n. 1)
            L'atto  di  prelazione  artistica,  ai  sensi  del  D.Lgs.  22  gennaio  2004  n.  42,  č  un  provvedimento amministrativo in correlazione al quale il privato č titolare di un interesse legittimo, con conseguente giurisdizione del giudice amministrativo. La giurisdizione del giudice ordinario č configurabile sono in presenza di un atto nullo perché adottato  in  difetto  assoluto  di  attribuzione  e  dunque  in carenza  di  potere  in  astratto.