(massima n. 1)
L'atto di prelazione artistica, ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, č un provvedimento amministrativo in correlazione al quale il privato č titolare di un interesse legittimo, con conseguente giurisdizione del giudice amministrativo. La giurisdizione del giudice ordinario č configurabile sono in presenza di un atto nullo perché adottato in difetto assoluto di attribuzione e dunque in carenza di potere in astratto.