(massima n. 1)
Nel giudizio di accertamento della proprietą pubblica di beni archeologici in possesso di privati, il ritrovamento o la scoperta dei beni stessi in data anteriore all'entrata in vigore della legge n. 364 del 1909, costituente ipotesi di legittimo possesso da parte di privati, deve essere provato, in quanto circostanza eccezionale, da chi l'eccepisce.