(massima n. 1)
I beni archeologici presenti in Italia si presumono, salvo prova contraria gravante sul privato che ne rivendichi la proprietą, provenienti dal sottosuolo o dai fondali marini italiani e conseguentemente appartengono al patrimonio indisponibile dello Stato. (Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 03/05/2012).